Il
Comitato nazionale ANPI ha approvato alcune rilevanti modifiche al Regolamento
entrato in vigore il 2 maggio scorso, e in particolare gli articoli 1 e 2 che
tanto interesse, riflessioni e discussioni avevano suscitato.
da ANPINews
n° 52 del 5-12 Novembre 2012
Nella seduta
del 30 ottobre scorso, il Comitato nazionale ha approvato alcune rilevanti
modifiche al Regolamento entrato in vigore il 2 maggio scorso, e in particolare
gli articoli 1 e 2 che tanto interesse, riflessioni e discussioni avevano
suscitato.
Come ci
eravamo impegnati a fare, quando sono stati avanzati argomenti nuovi anche sul
piano strettamente giuridico, si è ripreso il lavoro della Commissione
regolamento, si è chiesto un parere ad uno studio legale e alla fine si
è optato per alcune importanti modifiche, che riguardano le possibilità
di iscrizione, sia per gli “stranieri”, sia per i minorenni.
Le modifiche
vanno nel senso che da diverse parti era stato auspicato, tanto che l’ipotesi
della consegna della tessera “amico dell’ANPI”, pur sopravvivendo, risulta
ormai del tutto residuale (stranieri che non sono cittadini europei, non hanno
il permesso di soggiorno e non l’hanno neppur chiesto, che peraltro risiedono
stabilmente nel Paese da più di tre anni; giovani minorenni che non abbiano già
compiuto esperienze positive di collaborazione con l’ANPI, dimostrando serietà
ed affidabilità).
Tutti gli
altri (e sono ovviamente i più), sono liberi di iscriversi all’ANPI e di
partecipare a pieno titolo a tutta la sua attività. Per chiarezza ritengo
opportuno riportare qui di seguito, il nuovo testo degli articoli 1 e 2 del
Regolamento.
Resta la
soddisfazione di aver compiuto un lavoro positivo e la dimostrazione che è solo
con la riflessione approfondita e il leale confronto che si possono raggiungere
risultati appaganti e non con iniziative estemporanee, lancio di anatemi e
pretese immotivate; la democrazia rappresentativa è – e deve essere – questo:
la riflessione, il confronto e il dialogo come elementi essenziali per una
giusta e corretta convivenza; e se me lo si consente, anche un miglior rapporto
di fiducia nella serietà e nel senso di responsabilità della dirigenza
nazionale.
(Seguono le
modifiche, evidenziate in rosso, al testo degli articoli 1 e 2)
Regolamento
nazionale ANPI
(in
attuazione dell’art. 5 comma 2 lettera f dello Statuto associativo)
Art. 1
L’iscrizione
1. Tutti possono chiedere l’iscrizione
all’ANPI, alle condizioni previste dallo Statuto (art. 23), salvo le
limitazioni di cui appresso.
2. Il cittadino europeo è tenuto ad esibire,
a richiesta, un documento ufficiale da cui si desuma il possesso della
cittadinanza di uno Stato membro dell’U.E.
3. Lo straniero (non cittadino dell’U.E.)
deve dimostrare di essere regolarmente soggiornante (D. Lgs. 286/1998),
esibendo permesso di soggiorno o carta di soggiorno, o quanto meno dimostrando
documentalmente di aver già presentato la domanda per ottenere il permesso di
soggiorno e di essere in attesa della risposta. Nell’ipotesi di permesso a
tempo determinato, alla scadenza potrà essere revocato il provvedimento di
iscrizione.
4. I giovani non ancora maggiorenni possono
essere iscritti qualora abbiano avuto modo di collaborare con l’ANPI con
significativo e continuativo impegno e dimostrazione di maturità e
responsabilità.
5. La domanda
di iscrizione è individuale e deve essere fatta su modulo stabilito dalla
Segreteria nazionale, è rivolta alla sezione di competenza, che la approva e la
trasmette al Comitato provinciale. Il Comitato dei garanti provinciale verifica
le domande e ratifica l’iscrizione.
6. Di norma,
l’iscrizione avviene nella sezione del luogo di lavoro o di studio ovvero nella
sezione del comune di residenza. Qualora la sezione non esista o sia
intercomunale, l’iscrizione dovrà avvenire nel comune di competenza, secondo
una suddivisione del territorio stabilita dal Comitato Provinciale. Eventuali
eccezioni, proposte e motivate dalla sezione interessata, devono essere
esaminate e decise dal Comitato provinciale – o da suo organismo delegato –
tenendo conto della natura e degli scopi dell’Associazione e delle circostanze
di fatto alla base della proposta. Dalla documentazione per la richiesta di
deroga devono risultare anche le circostanze a sostegno della effettiva
possibilità del richiedente di partecipare anche fisicamente alle attività
della sezione presso cui chiede l’iscrizione.
7. Le
richieste di iscrizione pervenute on-line sono prese in considerazione con i
criteri di cui al comma precedente.
Art. 2
Tessere particolari
1. Le tessere
ad honorem sono attribuite esclusivamente in base ai requisiti stabiliti
dall’art. 22 dello Statuto.
2. È
istituita la tessera di “Amici dell’ANPI”, gratuita, segno di vicinanza alla
Associazione e di condivisione dei suoi valori e obiettivi, riservata:
a) ai giovani non ancora maggiorenni che non
abbiano avuto modo di collaborare con l’ANPI con significativo impegno e
dimostrazione di maturità e responsabilità;
b) a
cittadini che abbiano collaborato con specifico significato e impegno ad
attività particolarmente significative della sezione o del Comitato
provinciale; c) a stranieri presenti sul territorio nazionale che hanno
combattuto a fianco dei partigiani o negli eserciti di Liberazione e che hanno
sempre ricevuto, a pieno titolo, la tessera della nostra Associazione;
d) a stranieri non cittadini dell’U.E., che
non essendo dotati di permesso di soggiorno, risultino tuttavia residenti
stabilmente sul territorio italiano da almeno tre anni.
3. La tessera
“Amici dell’ANPI” non consente l’esercizio del diritto di voto né quello
elettorale, attivo o passivo. La tessera comporta il diritto di essere
informati delle attività anche interne dell’ANPI, di partecipare alle
iniziative di confronto e discussione ed ai suoi congressi con diritto di
parola. Non consente l’esercizio del diritto di voto né quello elettorale,
attivo o passivo.
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