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Modifiche al Regolamento ANPI

Il Comitato nazionale ANPI ha approvato alcune rilevanti modifiche al Regolamento entrato in vigore il 2 maggio scorso, e in particolare gli articoli 1 e 2 che tanto interesse, riflessioni e discussioni avevano suscitato.

da ANPINews n° 52 del 5-12 Novembre 2012

Nella seduta del 30 ottobre scorso, il Comitato nazionale ha approvato alcune rilevanti modifiche al Regolamento entrato in vigore il 2 maggio scorso, e in particolare gli articoli 1 e 2 che tanto interesse, riflessioni e discussioni avevano suscitato.
Come ci eravamo impegnati a fare, quando sono stati avanzati argomenti nuovi anche sul piano strettamente giuridico, si è ripreso il lavoro della Commissione regolamento, si è chiesto un parere ad uno studio legale e alla fine si è optato per alcune importanti modifiche, che riguardano le possibilità di iscrizione, sia per gli “stranieri”, sia per i minorenni.
Le modifiche vanno nel senso che da diverse parti era stato auspicato, tanto che l’ipotesi della consegna della tessera “amico dell’ANPI”, pur sopravvivendo, risulta ormai del tutto residuale (stranieri che non sono cittadini europei, non hanno il permesso di soggiorno e non l’hanno neppur chiesto, che peraltro risiedono stabilmente nel Paese da più di tre anni; giovani minorenni che non abbiano già compiuto esperienze positive di collaborazione con l’ANPI, dimostrando serietà ed affidabilità).
Tutti gli altri (e sono ovviamente i più), sono liberi di iscriversi all’ANPI e di partecipare a pieno titolo a tutta la sua attività. Per chiarezza ritengo opportuno riportare qui di seguito, il nuovo testo degli articoli 1 e 2 del Regolamento.
Resta la soddisfazione di aver compiuto un lavoro positivo e la dimostrazione che è solo con la riflessione approfondita e il leale confronto che si possono raggiungere risultati appaganti e non con iniziative estemporanee, lancio di anatemi e pretese immotivate; la democrazia rappresentativa è – e deve essere – questo: la riflessione, il confronto e il dialogo come elementi essenziali per una giusta e corretta convivenza; e se me lo si consente, anche un miglior rapporto di fiducia nella serietà e nel senso di responsabilità della dirigenza nazionale.

(Seguono le modifiche, evidenziate in rosso, al testo degli articoli 1 e 2)

Regolamento nazionale ANPI
(in attuazione dell’art. 5 comma 2 lettera f dello Statuto associativo)

Art. 1 L’iscrizione
1. Tutti possono chiedere l’iscrizione all’ANPI, alle condizioni previste dallo Statuto (art. 23), salvo le limitazioni di cui appresso.
2. Il cittadino europeo è tenuto ad esibire, a richiesta, un documento ufficiale da cui si desuma il possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell’U.E.
3. Lo straniero (non cittadino dell’U.E.) deve dimostrare di essere regolarmente soggiornante (D. Lgs. 286/1998), esibendo permesso di soggiorno o carta di soggiorno, o quanto meno dimostrando documentalmente di aver già presentato la domanda per ottenere il permesso di soggiorno e di essere in attesa della risposta. Nell’ipotesi di permesso a tempo determinato, alla scadenza potrà essere revocato il provvedimento di iscrizione.
4. I giovani non ancora maggiorenni possono essere iscritti qualora abbiano avuto modo di collaborare con l’ANPI con significativo e continuativo impegno e dimostrazione di maturità e responsabilità.
5. La domanda di iscrizione è individuale e deve essere fatta su modulo stabilito dalla Segreteria nazionale, è rivolta alla sezione di competenza, che la approva e la trasmette al Comitato provinciale. Il Comitato dei garanti provinciale verifica le domande e ratifica l’iscrizione.
6. Di norma, l’iscrizione avviene nella sezione del luogo di lavoro o di studio ovvero nella sezione del comune di residenza. Qualora la sezione non esista o sia intercomunale, l’iscrizione dovrà avvenire nel comune di competenza, secondo una suddivisione del territorio stabilita dal Comitato Provinciale. Eventuali eccezioni, proposte e motivate dalla sezione interessata, devono essere esaminate e decise dal Comitato provinciale – o da suo organismo delegato – tenendo conto della natura e degli scopi dell’Associazione e delle circostanze di fatto alla base della proposta. Dalla documentazione per la richiesta di deroga devono risultare anche le circostanze a sostegno della effettiva possibilità del richiedente di partecipare anche fisicamente alle attività della sezione presso cui chiede l’iscrizione.
7. Le richieste di iscrizione pervenute on-line sono prese in considerazione con i criteri di cui al comma precedente.

Art. 2 Tessere particolari
1. Le tessere ad honorem sono attribuite esclusivamente in base ai requisiti stabiliti dall’art. 22 dello Statuto.
2. È istituita la tessera di “Amici dell’ANPI”, gratuita, segno di vicinanza alla Associazione e di condivisione dei suoi valori e obiettivi, riservata:
a) ai giovani non ancora maggiorenni che non abbiano avuto modo di collaborare con l’ANPI con significativo impegno e dimostrazione di maturità e responsabilità;
b) a cittadini che abbiano collaborato con specifico significato e impegno ad attività particolarmente significative della sezione o del Comitato provinciale; c) a stranieri presenti sul territorio nazionale che hanno combattuto a fianco dei partigiani o negli eserciti di Liberazione e che hanno sempre ricevuto, a pieno titolo, la tessera della nostra Associazione;
d) a stranieri non cittadini dell’U.E., che non essendo dotati di permesso di soggiorno, risultino tuttavia residenti stabilmente sul territorio italiano da almeno tre anni.
3. La tessera “Amici dell’ANPI” non consente l’esercizio del diritto di voto né quello elettorale, attivo o passivo. La tessera comporta il diritto di essere informati delle attività anche interne dell’ANPI, di partecipare alle iniziative di confronto e discussione ed ai suoi congressi con diritto di parola. Non consente l’esercizio del diritto di voto né quello elettorale, attivo o passivo.

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